UFFICIALI GLI ESONERI DA SPESOMETRO PER AGENZIE DI VIAGGIO E COMMERCIANTI AL MINUTO
È stato pubblicato ieri, 6 aprile 2017, il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che ufficializza quanto l’Agenzia stessa aveva anticipato lo scorso 24 marzo con un apposito comunicato stampa sulle semplificazioni in materia di spesometro per il 2016, ultima annualità per la quale questo travagliato adempimento troverà applicazione nella sua versione annuale.
In realtà, questa formalizzazione risulta monca. Il comunicato stampa, infatti, era intervenuto su cinque fronti: Amministrazioni pubbliche, dati già trasmessi al sistema Tessera Sanitaria, operazioni black list, commercianti al minuto e agenzie di viaggio. Il provvedimento del 6 aprile 2017, invece, si limita a regolare tre di queste fattispecie (Amministrazioni pubbliche, commercianti al minuto e agenzie di viaggio), non disciplinando invece le due rimanenti, per le quali ci si dovrebbe quindi affidare a quanto scritto nel comunicato stampa, che spesso per lo spesometro è assurto a fonte primaria di diritto.
Nel dettaglio, si conferma che per le Amministrazioni pubbliche e per le Amministrazioni autonome vige un regime di esclusione totale, che le operazioni siano documentate o meno da fattura elettronica.
Con riferimento ai commercianti al minuto e alle agenzie di viaggio vengono, analogamente, confermati gli esoneri già sperimentati per le annualità precedenti:
– per i primi, l’esonero riguarda le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA;
– per le seconde, invece, l’esonero riguarda le operazioni attive di importo unitario inferiore a 3.600 euro al lordo dell’IVA.
Come detto, per quanto riguarda i dati già trasmessi al sistema Tessera Sanitaria e le operazioni con Stati a regime fiscale privilegiato ci si deve rifare ai chiarimenti del comunicato stampa del 24 marzo. In quella sede si è precisato che tutti i dati già trasmessi al sistema Tessera Sanitaria possono non essere inseriti nello spesometro; lo stesso comunicato ha, però, affermato che se risulta più agevole ricomprendere nel modello polivalente i dati già trasmessi al sistema TS, evitando quindi una laboriosa selezione di dati da escludere, ciò può essere liberamente fatto dai singoli soggetti obbligati.
Il provvedimento del 6 aprile 2017 non disciplina, invece, in alcun modo la sorte delle operazioni con i paradisi fiscali (né, probabilmente, poteva farlo, trattandosi di una questione essenzialmente di carattere interpretativo).
Nessun chiarimento per le operazioni con l’estero.
Il comunicato stampa del 24 marzo risultava ambiguo sul punto, affermando che:
– le operazioni con questi Stati non devono più essere incluse nella comunicazione polivalente;
– tuttavia, se per il contribuente risulta più agevole continuare a trasmetterle “per ragioni di carattere informatico”, le stesse “possono ancora essere inserite nel quadro BL o, in alternativa, nei quadri FN e SE”.
In assenza di indicazioni specifiche sul punto, si è propensi a ritenere che queste operazioni debbano essere trattate come ordinarie operazioni con l’estero, e quindi inserite nei quadri sopra menzionati a seconda della modalità prescelta di comunicazione dei dati (analitica o aggregata). La soppressione delle comunicazioni “black list” dovrebbe, quindi, essere vista come soppressione di un adempimento specifico, riguardante operazioni con determinati Stati, con una forma prestabilita di organizzazione dei dati da inviare all’Agenzia delle Entrate e con un regime sanzionatorio rafforzato: cessato questo obbligo, le operazioni tornerebbero a rivestire la natura di normali operazioni con una controparte estera, da trattare nello spesometro come tali, e tenendo conto delle esclusioni previste dalle istruzioni stesse nell’ottica di evitare la duplicazione dei controlli.
In questo modo, verrebbero escluse dallo spesometro le esportazioni e le importazioni, così come le operazioni intracomunitarie (cessioni e acquisti di beni, così come prestazioni attive e passive di servizi “generici”) già acquisite con i modelli INTRASTAT. Fatte salve operazioni più strutturate, in sostanza il monitoraggio dovrebbe solo più riguardare le prestazioni di servizi rese e ricevute che, in virtù della localizzazione della controparte e/o della natura della prestazione stessa, non sono state acquisite dagli elenchi riepilogativi INTRASTAT, né sono state altrimenti oggetto di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria.
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