PRIMA RATA IMU E TASI SULLA BASE DELLE ALIQUOTE 2016

In linea generale, l’acconto dovrà essere pari al 50% di quanto pagato per l’annualità 2016.

L’approssimarsi della scadenza per il pagamento della prima rata dell’IMU e della TASI, prevista per il 16 giugno, ci consente di riepilogare i principi che sottendono le modalità di determinazione delle imposte comunali.
Quanto al calcolo dell’IMU, infatti, a decorrere dall’anno di imposta 2013, l’art. 13 comma 13-bis del DL n. 201/2011 dispone che il versamento della prima rata dovuta per il 2017 sia eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2016.
Eventuali variazioni deliberate dai Comuni avranno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata. Rilevano a tal fine gli atti pubblicati nel sito del Dipartimento delle Finanze – Portale del federalismo fiscale alla data del 28 ottobre 2017.
I Comuni, pertanto, sono tenuti ad effettuare l’invio telematico delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti dell’IMU entro il termine perentorio del 14 ottobre 2017. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.
Quindi, per determinare la prima rata scadente il 16 giugno 2017, dovrà essere calcolato il 50% dell’imposta dovuta con le aliquote e le detrazioni previste per l’anno 2016.
Relativamente alla TASI, le modalità e i termini di versamento sono disciplinati dal comma 688 dell’art. 1 della legge di stabilità 2014 (L. n. 147/2013) e, anche in questo caso, è previsto che “Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente”. Il versamento della rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno 2017 sarà eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito del Ministero dell’Economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre 2017.
Si ricorda che, seppur con riferimento alla scorsa annualità, nel comunicato IFEL dell’8 maggio 2015 è precisato che nel caso in cui, per l’anno 2017, il Comune abbia già deliberato aliquote e detrazioni IMU e TASI, magari determinando condizioni più favorevoli rispetto al 2016, il contribuente potrà tenerne conto in sede di determinazione degli acconti.
Pagamento per gli immobili non esclusi o esentati
Entro il 16 giugno, quindi, deve essere versata la prima rata dell’IMU e/o della TASI per l’anno 2017 per tutte le tipologie di immobili che non sono state escluse o esentate dal pagamento del tributo.
A titolo esemplificativo, si tratta:
– delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
– delle abitazioni tenute a disposizione (c.d. “seconde case”);
– delle abitazioni concesse in locazione;
– delle pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l’abitazione principale;
– degli altri fabbricati non abitativi (es. gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati), diversi dai fabbricati rurali strumentali;
– delle aree fabbricabili, ad eccezione di quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.

Per maggiori delucidazioni puoi contattare lo Studio Dott. Rag. Giancarlo Mandorino Commercialista a Piacenza.

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