I soggetti passivi che, nel corso dell’anno, effettuano esclusivamente operazioni in split payment, sono di fatto esonerati dal versamento dell’acconto, non essendo tenuti all’assolvimento dell’imposta .
Tale regola operativa potrebbe riguardare anche coloro che hanno intrapreso l’emissione di fatture attive con il meccanismo dello split payment solo a decorrere dal 1° luglio 2017 (ad esempio, perché il cliente è stato ricompreso nell’ambito soggettivo dello split payment in seguito alle modifiche di cui al DL 50/2017).
Applicando il metodo “previsionale” (art. 6 comma 3 della L. 405/90), infatti, l’acconto sarebbe determinato sulla base della liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti “mensili” (ovvero sulla base dell’imposta emergente dalla dichiarazione annuale, per i “trimestrali”). Tuttavia, un fornitore esclusivo di una società compresa nella disciplina dello split payment, nell’ultimo periodo dell’anno, non avrebbe maturato alcun ammontare di IVA a debito.
Passando sull’altro versante, è stata prevista una disciplina specifica per le P.A. soggetti passivi IVA e per le società che sono soggette alla disciplina dello split payment secondo l’art. 17-ter commi 1 e 1-bis del DPR 633/72.
In virtù di quanto stabilito dall’art. 5 comma 2-bis del DM 23 gennaio 2015, introdotto dal DM 27 giugno 2017, qualora i soggetti destinatari di operazioni in split payment intendano determinare l’acconto IVA con il metodo “storico” ex art. 6 comma 2 della L. 405/90, devono computare, nella base di calcolo dell’acconto, determinata secondo le modalità ordinarie, anche l’imposta relativa alle operazioni di acquisto soggette allo speciale meccanismo.
Come indicato in precedenza, non si terrà conto invece delle operazioni attive in split payment, le quali non incidono sulle liquidazioni periodiche.
Per l’anno d’imposta 2017, è prevista un’ulteriore specificità.
Difatti, ai sensi dell’art. 2 comma 4 del DM 27 giugno 2017, le P.A. e le società incluse nell’ambito applicativo dello split payment determinano l’acconto IVA 2017 aggiungendo alla base di calcolo prevista dall’art. 6 comma 2 della L. 405/90, anche l’IVA derivante dagli acquisti soggetti a split payment, divenuta esigibile:
– nel mese di novembre 2017, per i “mensili”;
– nel terzo trimestre 2017, per i “trimestrali”.
Stando a quanto indicato nella Relazione illustrativa al DM 27 giugno 2017 e nella circolare dell’Agenzia delle Entrate del 7 novembre 2017 n. 27 (§ 7), occorre operare una distinzione tra i soggetti che effettuano il versamento dell’imposta derivante da acquisti in split payment direttamente all’Erario e i soggetti che computano tale imposta nelle liquidazioni IVA periodiche.
Per l’anno d’imposta 2017:
– le P.A. e le società che versano l’imposta da split payment direttamente all’Erario con F24, secondo il metodo previsto dall’art. 5 comma 01 del DM 23 gennaio 2015, devono operare un ulteriore versamento sulla base dell’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre 2017;
– le P.A. e le società che computano l’imposta da split payment nelle liquidazioni periodiche IVA, secondo il metodo previsto dall’art. 5 comma 1 del DM 23 gennaio 2015, determinano l’acconto sulla base di calcolo ordinariamente definita a seconda della periodicità (mensile o trimestrale) delle liquidazioni e aggiungono a quest’ultima l’ammontare di IVA da split payment divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017.
I criteri descritti, applicabili per l’IVA da split payment, riguardano il solo acconto con il metodo “storico”.
Non è chiaro, però, se tali modalità di versamento interessino i soli soggetti che sono destinatari degli obblighi di split payment per le fatture emesse dal 1° luglio 2017 o anche coloro che rientravano nell’ambito soggettivo dello split anche prima di tale data (l’art. 2 comma 4 del DM 27 giugno 2017 non dice nulla al riguardo, anche se, in quanto attuativo dell’art. 1 del DL 50/2017, è verosimilmente riferito ai soli soggetti entrati nella disciplina dello “split” dal 1° luglio).
La necessità di tenere conto dell’imposta divenuta esigibile nel mese di novembre o nel terzo trimestre del 2017, troverebbe, infatti, una possibile “motivazione” nel fatto che i soggetti rientranti nello “split” dal 1° luglio scorso non avrebbero avuto altrimenti un parametro di riferimento “storico”, non essendo interessati dalla disciplina nel 2016.
Resta, comunque, possibile determinare l’acconto IVA utilizzando uno degli altri due metodi (“previsionale” o “analitico”), anche se non sembrano soluzioni vantaggiose né operativamente né economicamente per coloro che effettuano acquisti in split payment.