Compensazioni orizzontali senza home banking
Sono disponibili i codici tributo relativi ai crediti fiscali che, se utilizzati in compensazione orizzontale ex art. 17 del DLgs. 241/97, obbligano i soggetti titolari di partita IVA a presentare il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici della stessa Agenzia.
L’Agenzia delle Entrate li ha infatti indicati con la risoluzione n. 68 diramata ieri.
In primo luogo, si ricorda che l’art. 3 comma 3 del DL 24 aprile 2017 n. 50 ha previsto che i modelli F24 presentati da soggetti titolari di partita IVA, riportanti compensazioni orizzontali di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, a ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, all’IVA e ai crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, di qualsiasi importo, devono essere trasmessi esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline).
Per tali soggetti, quindi, rimane precluso l’utilizzo dei servizi di home banking in relazione alle suddette deleghe di pagamento.
La risoluzione n. 68/2017, fornisce, preliminarmente, un elenco di crediti (allegato 1 al documento) che, sulla base delle disposizioni previgenti, già obbligavano tutti i contribuenti che intendono utilizzarli in compensazione a presentare il modello F24 esclusivamente in via telematica mediante i servizi dell’Agenzia (si tratta di crediti d’imposta relativi ad agevolazioni e incentivi fiscali).
Successivamente, il documento di prassi riporta (allegato 2) l’elenco dei codici tributo il cui utilizzo in compensazione orizzontale, a seguito delle novità del DL 50/2017, obbliga i soli titolari di partita IVA alla trasmissione telematica del modello F24 mediante i servizi dell’Agenzia. Si tratta dei crediti relativi alle imposte dirette (IRPEF, IRES) e alle relative addizionali, all’IRAP, all’IVA (annuale e trimestrale) e dei crediti d’imposta derivanti da agevolazioni da riportare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi.
Viene, tuttavia, evidenziato che tale obbligo non sussiste qualora nella medesima delega di pagamento siano indicati particolari codici tributo, riportati nell’allegato 3 del documento, che identificano l’utilizzo del credito in compensazione con un importo a debito della stessa imposta (c.d. compensazione verticale o interna), tipicamente gli acconti e i versamenti periodici IVA. Nel caso in cui, al netto delle compensazioni “interne”, residui un saldo positivo, occorre verificare se, secondo le regole generali, sorge l’obbligo (o meno) di presentare il modello F24 in via telematica mediante i servizi dell’Agenzia.
Al riguardo, si ipotizzi che, in sede di compilazione del modello F24, sia riportato un importo a debito, pari a 12.000 euro, relativo al secondo acconto IRES (codice 2002) e, contestualmente, l’importo a credito del saldo IRES (codice 2003) e del credito IVA annuale (codice 6099), entrambi per 5.000 euro. In questa ipotesi, la compensazione parziale dell’IRES con l’IVA determina una compensazione orizzontale che rientra nei nuovi obblighi introdotti dal DL 50/2017.
Viceversa, nel caso in cui si utilizzasse in compensazione il solo saldo IRES a credito, l’eccedenza, pari a 7.000 euro, potrebbe essere versata mediante F24 presentato tramite home banking, in quanto si è determinata solo una parziale compensazione interna.
Risulta, inoltre, configurabile come compensazione “orizzontale” l’utilizzo di un credito IRES, pari a 8.000 euro (codice 2003), in compensazione per corrispondere un debito relativo al secondo acconto IRES (codice 2002) e un debito relativo a un tributo diverso dall’IRES, entrambi di importo pari a 5.000 euro, comportando, di conseguenza, l’obbligo di presentare il modello F24 tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate per versare il residuo importo a debito di 2.000 euro.
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