Hanno diritto ad iscriversi nel Registro dei revisori legali i vecchi dottori commercialisti e gli esperti contabili che hanno superato l’esame di Stato nelle sessioni d’esame per l’accesso alle suddette professioni indette da ordinanze del MIUR fino all’anno 2016. Le ultime sessioni di esame valide sono state indette con ordinanza MIUR 1° marzo 2016 n. 110.
Sul sito del MEF – Ragioneria Generale dello Stato (www.revisionelegale.mef.gov.it) è riportato, infatti, nella risposta alla domanda n. 4, il seguente chiarimento: “In base alle disposizioni transitorie del D.M. n. 63 del 2016, restano esonerati dall’esame di idoneità professionale i dottori commercialisti e gli esperti contabili che hanno superato la sessione d’esami per l’accesso alla professione indetta con l’ordinanza ministeriale 1° marzo 2016, n. 110, o anteriore. Resta fermo il possesso, al momento della presentazione dell’istanza di iscrizione, dei seguenti requisiti:
– svolgimento del tirocinio triennale, comprovato da relativo attestato ai sensi del D.M. 25 giugno 2012, n. 146;
– requisiti di onorabilità previsti dall’articolo 3, comma 1 del D.M. 20 giugno 2012, n. 145;
– titolo di laurea almeno triennale, tra quelli individuati dall’articolo 2 del D.M. 20 giugno 2012, n. 145”.
Alla richiesta di iscrizione al Registro dei revisori legali si deve allegare il certificato di superamento dell’esame di abilitazione all’esercizio della professione di dottore commercialista o di esperto contabile e il tutto va inviato al seguente indirizzo: Ministero dell’Economia e delle Finanze, Ufficio Protocollo Registro Revisori Legali, Via di Villa Ada, 55, 00199 ROMA.
I candidati che vogliono abilitarsi all’esercizio della professione di dottore commercialista o di esperto contabile nel 2017 hanno dovuto presentare domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 23 maggio 2017 ovvero dovranno presentare domanda alla seconda sessione non oltre il 19 ottobre 2017 (ordinanza MIUR 8 marzo 2017 n. 136).
A partire dalle suddette sessioni d’esame, i candidati dovranno superare le prove integrative per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale di cui all’art. 11 comma 1 del DM 63/2016.
L’esame da dottore commercialista e l’esame integrativo da revisore legale possono articolarsi come segue:
– il candidato sostiene entrambi gli esami nella stessa sessione;
– il candidato sostiene l’esame da dottore commercialista (ad esempio, giugno 2017) e l’esame integrativo per revisore legale in una sessione successiva (ad esempio, nel 2018 o nel 2019).
Nel primo caso, il candidato deve prima superare l’esame da dottore commercialista e, dopo averlo superato, potrà sostenere l’esame integrativo per l’iscrizione nel Registro dei revisori legali.
Il sostenimento dei suddetti esami dovrà avvenire presso la stessa Università.
Il calendario delle prove integrative sarà stabilito – successivamente al compimento dell’esame da dottore commercialista – dal Presidente della Commissione esaminatrice.
Ai fini dello svolgimento degli esami integrativi da revisore legale, la commissione d’esame è la stessa commissione giudicatrice degli esami di Stato per dottore commercialista.
Qualora fosse ritenuto necessario, la Commissione potrà essere integrata, mediante apposito decreto rettorale, con esperti nelle materie oggetto di esame.
Si ricorda che la prova scritta per l’iscrizione al Registro dei revisori legali, comprendente un quesito pratico e la prova orale, verte sulle seguenti materie (art. 5 comma 1 lett. c) del DM 63/2016):
– gestione del rischio e controllo interno;
– principi di revisione nazionali e internazionali;
– disciplina della revisione legale;
– deontologia e indipendenza;
– tecnica professionale della revisione.
Coloro che sono già in possesso dell’abilitazione da dottore commercialista o da esperto contabile possono richiedere di espletare le prove integrative utili per l’iscrizione al Registro dei revisori legali presso qualunque degli Atenei sede di esame da dottore commercialista.