Detrazione box auto anche senza bonifico
Detrazione Box Auto. L’Agenzia delle Entrate con circolare del 18.11.2016 n. 43 ha chiarito che la detrazione per ristrutturazione ex art. 16 bis Tuir (Detrazione Irpef 36% – 50%) in caso di acquisto di un box auto può essere fruita anche nel caso in cui il pagamento avvenga senza effettuare un bonifico bancario/postale o qualora questo risulti effettuato in modo non corretto. La detrazione è subordinata al rilascio da parte della ditta venditrice della: 1) certificazione del costo di esecuzione; 2) dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale viene attestato che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.
Ricordiamo che la detrazione è pari al 50% delle spese sostenute (bonifici effettuati) dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2016, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e deve essere ripartita in 10 anni. Secondo quanto previsto da DDL di stabilità 2017 la detrazione maggiorata (al 50% con tetto di 96.000 euro) verrà prorogata al 31.12.2017. In caso di mancata proroga la detrazione rimane in vigore (essendo stata inserita a regime nel TUIR) ma scende al 36% con un tetto di 48.000 euro.
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