Modello 730 precompilato, definite le modalità di accesso
L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento n. 69483 emanato ieri, ha determinato le modalità tecniche di accesso al modello 730 precompilato, a seguito del parere favorevole del Garante della privacy, in vista della prossima campagna dichiarativa.
Il citato provvedimento ha, in sostanza, confermato le disposizioni previste dal precedente provv. n. 52443 dell’11 aprile 2016 per quanto concerne la platea dei contribuenti destinatari della dichiarazione precompilata. Si tratta, pertanto, dei contribuenti che:
– hanno percepito, per l’anno d’imposta 2016, redditi di lavoro dipendente, comprese le pensioni, o i previsti redditi assimilati, a prescindere dal fatto che abbiano presentato il 730/2016;
– sono in possesso dei requisiti per presentare il modello 730 congiunto, ai sensi dell’art. 13 comma 4 del DM 31 maggio 1999 n. 164, cioè coniugi non legalmente ed effettivamente separati, che non possiedono redditi di lavoro autonomo o d’impresa e di cui almeno uno è in possesso dei suddetti redditi di lavoro dipendente o assimilati.
A partire dal prossimo 18 aprile (in quanto il 15 aprile è concomitante alle festività pasquali) i suddetti contribuenti e i soggetti delegati potranno accedere al modello 730 precompilato e all’elenco delle informazioni disponibili, dove sono indicati in maniera distinta i dati inseriti e non inseriti nella dichiarazione precompilata stessa.
A partire dal modello 730/2017 precompilato, sono rese disponibili dall’Agenzia alcune nuove tipologie di dati relativi agli oneri detraibili e deducibili, tra cui, ad esempio, le spese veterinarie e quelle attinenti agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e agli interventi finalizzati al risparmio energetico.
Vengono confermate le modalità con cui i contribuenti possono accedere direttamente alla propria dichiarazione precompilata. Si tratta, in particolare, delle credenziali dispositive Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, della Carta Nazionale dei Servizi (CNS), del nuovo Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) e delle credenziali dispositive rilasciate dall’INPS.
Il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area autenticata, può effettuare, in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata, le seguenti operazioni:
– visualizzazione e stampa;
– accettazione ovvero modifica, anche con integrazione, dei dati contenuti nella dichiarazione, e invio, a partire dal prossimo 2 maggio;
– versamento delle somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale, qualora la dichiarazione venga presentata in assenza di un sostituto d’imposta tenuto ad effettuare il conguaglio;
– indicazione delle coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso, sempre in mancanza del sostituto d’imposta;
– consultazione delle comunicazioni, delle ricevute e della dichiarazione presentata;
– consultazione dell’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.
In alternativa all’accesso diretto, è infatti prevista la facoltà per il contribuente di delegare il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, un professionista abilitato o un CAF, secondo modalità sostanzialmente analoghe a quelle dello scorso anno. Rispetto alle precedenti disposizioni, tuttavia, è stato modificato il riferimento temporale dei dati dichiarativi del contribuente delegante che i soggetti delegati devono indicare nella richiesta per accedere alla dichiarazione precompilata del contribuente stesso, ciò al fine di tener conto delle disposizioni normative in materia di trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Amministrazioni pubbliche.
Confermata, inoltre, la possibilità prevista per i coniugi di presentare direttamente il modello 730 congiunto, senza quindi doversi rivolgere ad un intermediario, secondo le modalità previste lo scorso anno (si veda “Stabilite le nuove modalità di accesso al 730 precompilato” del 12 aprile 2016).
Le stesse informazioni utilizzate per il 730 saranno rese disponibili anche per i contribuenti che presentano il modello REDDITI PF. In questo caso, non è però prevista la possibilità di delegare soggetti terzi allo scarico dei dati e non sono applicabili i vantaggi in termini di controlli previsti per i modelli 730.
In ultimo, da quest’anno l’Agenzia consente di presentare la dichiarazione tramite l’applicazione on line anche a coloro per i quali non è disponibile una vera dichiarazione precompilata (ad es. l’erede che deve presentare la dichiarazione per conto del contribuente deceduto). Inoltre, tra le funzionalità rese disponibili per il contribuente, si segnala la possibilità di correggere la dichiarazione precompilata 2016, purché sia stata inviata tramite l’applicazione web.
Per maggiori delucidazioni puoi contattare lo Studio Dott. Rag. Giancarlo Mandorino Commercialista a Piacenza.