OGGI È L’ULTIMO GIORNO PER L’ISTANZA CHE ESONERA DAL CANONE RAI 2017
Oggi, 31 gennaio 2017, scade il termine per presentare la dichiarazione di non detenzione di apparecchio TV al fine di essere esonerati dal pagamento del canone RAI per il 2017; entro lo stesso termine, deve essere effettuato il versamento del canone (o della prima rata) mediante F24 nei casi in cui lo stesso sia dovuto ma non sia possibile l’addebito nella bolletta per la fornitura di energia elettrica.
Per il 2017, il canone è pari all’importo complessivo di 90 euro, ridotto rispetto alla misura di 100 euro prevista per il 2016, ed è dovuto una sola volta, per tutti gli apparecchi TV detenuti nell’ambito della stessa famiglia anagrafica (insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune).
Anche per il 2017 la presunzione di detenzione di apparecchio TV in relazione alle utenze elettriche nei luoghi di residenza anagrafica può essere superata mediante una dichiarazione sostitutiva (la cui mendacia ha effetti anche penali) volta a segnalare la non detenzione di un apparecchio TV da parte di alcun componente della famiglia anagrafica, oppure che il canone non deve essere addebitato in quanto dovuto in relazione all’utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia.
Nel primo caso, la dichiarazione ha validità annuale; per l’esenzione dell’intero canone 2017, in presenza dei relativi presupposti, è necessario ripresentare l’autocertificazione (quadro A del modello approvato con provv. 21 aprile 2016 n. 58258) entro il 31 gennaio 2017, anche nel caso in cui la stessa sia già stata presentata per il 2016. Superata la scadenza del 31 gennaio, la dichiarazione sostitutiva di non detenzione presentata dal 1° febbraio al 30 giugno 2017 esonera per il solo semestre luglio-dicembre 2017. Infine, in caso di invio dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018, il canone è dovuto per il 2017 ma non per il 2018.
Diversamente, la dichiarazione sostitutiva di presenza di altra utenza elettrica per l’addebito del canone (quadro B del modello) ha effetto per l’intero canone dovuto per l’anno di presentazione e non deve essere ripresentata annualmente.
In entrambi i casi, al variare dei presupposti per i quali la dichiarazione è stata presentata (ad esempio nel caso di acquisto di un televisore) è necessario inviare un’apposita dichiarazione di variazione, avente effetto dal mese dal quale è presentata.
La dichiarazione sostitutiva è presentata direttamente dal contribuente (o dall’erede), con una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, o mediante intermediario abilitato. La dichiarazione si considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall’Agenzia delle Entrate.
Nei casi in cui non sia possibile la trasmissione telematica, è possibile l’invio a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 – Sportello abbonamenti TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale; in quest’ultima ipotesi, va allegata la copia di un valido documento di riconoscimento.
È altresì possibile l’invio mediante PEC, sottoscritta con firma digitale, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.
Per maggiori delucidazioni puoi contattare lo Studio Dott. Rag. Giancarlo Mandorino Commercialista a Piacenza.