RIMBORSI IVA TRIMESTRALI «AGGIORNATI» A 30.000 EURO

Con il provvedimento n. 59279 del 28 marzo 2017, l’Agenzia delle Entrate ha approvato le nuove istruzioni per la compilazione del modello TR, impiegato dai soggetti passivi IVA per la richiesta di rimborso o l’utilizzo in compensazione “orizzontale” del credito IVA emergente su base trimestrale.
La novità più significativa riguarda la possibilità di avvalersi del modello TR, senza apposizione del visto di conformità o rilascio della garanzia patrimoniale, per ottenere il rimborso delle eccedenze di credito IVA di importo inferiore o pari a 30.000 euro relative al primo trimestre 2017 (o, comunque, riportate dalla dichiarazione annuale).
L’art. 7-quater comma 21 del DL 193/2016 ha, infatti, incrementato da 15.000 euro a 30.000 euro la soglia di cui all’art. 38-bis commi 3 e 4 del DPR 633/72 per l’esecuzione dei rimborsi IVA (sia annuali sia trimestrali) senza obbligo di specifiche formalità.
La possibilità di far riferimento al nuovo importo di 30.000 euro per l’esecuzione dei rimborsi “senza visto” e “senza garanzia” era già stata riconosciuta nelle istruzioni alla dichiarazione IVA annuale riferita al 2016.
Con l’aggiornamento delle istruzioni relative al modello TR, tale facoltà viene, quindi, prevista anche per i rimborsi trimestrali, già a partire dal modello relativo al primo trimestre 2017, da presentarsi entro il 2 maggio 2017 (il 30 aprile e il 1° maggio sono festivi).
Al riguardo, si ricorda che, ai fini del rimborso, il limite di 30.000 euro deve intendersi riferito alla somma delle richieste effettuate nell’anno solare, dunque conteggiando sia gli importi derivanti dal modello TR sia quelli derivanti dalla dichiarazione annuale (circ. Agenzia delle Entrate n. 32/2014).
Un’ulteriore novità si riscontra nell’estensione dell’esonero dalla presentazione della garanzia, al di sopra dei 30.000 euro, a due nuove categorie di soggetti, vale a dire:
– ai soggetti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli artt. 3 e ss. di cui al DLgs. 128/2015;
– ai soggetti “minori” individuati dall’art. 5 del DM 4 agosto 2016 che, avendo esercitato l’opzione per il regime di trasmissione telematica delle fatture, si avvalgono del programma di assistenza di cui all’art. 4 comma 1 del DLgs. 127/2015 (si tratta della generalità degli esercenti arti e professioni, delle imprese ammesse al regime di contabilità semplificata ex art. 18 del DPR 600/73 e, limitatamente ai primi tre anni di attività, delle imprese che superano i limiti di ricavi di cui al medesimo art. 18 del DPR 600/73).
In tali ipotesi, occorre inserire nel campo 3 del rigo TD8, rispettivamente, i nuovi codici “4” e “5”.
Peraltro, con riferimento ai soggetti “minori”, si osserva che l’esonero dalla prestazione della garanzia si accompagna, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. b) del DLgs. 127/2015, all’esonero dall’obbligo di apposizione del visto di conformità o dalla sottoscrizione alternativa, quale incentivo all’opzione per la trasmissione telematica delle fatture all’Agenzia delle Entrate.
La modifica apportata alle istruzioni del modello TR giunge a pochi giorni dalla scadenza del termine per l’esercizio dell’opzione in argomento (31 marzo 2017), e sembra confermare l’attuazione dello speciale regime premiale riservato a tale categoria di soggetti.
Sempre con riferimento all’opzione, si ricorda che l’art. 3 del DLgs. 127/2015 ha previsto, per la generalità dei soggetti passivi IVA che hanno optato per la trasmissione dei dati delle fatture ai sensi dell’art. 1 comma 3 del medesimo decreto (compresi i soggetti “minori”):
– l’accesso ai rimborsi IVA anche in assenza dei requisiti di cui all’art. 30 comma 2 del DPR 633/72;
– l’erogazione del rimborso in via prioritaria rispetto agli altri soggetti iscritti nella graduatoria dei rimborsi relativi al medesimo periodo, entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.
Tuttavia, tale previsione normativa concerne i soli rimborsi IVA annuali e non anche quelli trimestrali.

Per maggiori delucidazioni puoi contattare lo Studio Dott. Rag. Giancarlo Mandorino Commercialista a Piacenza.

 

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