“Rottamazione” cartelle esattoriali legge stabilità 2016
Rottamazione cartelle
Il Decreto Legge 193/2016 (decreto collegato alla Legge di stabilità 2017), ha previsto ancora una volta la possibilità per qualsiasi contribuente (persona fisica, società, ecc.) di definire in via agevolata le somme iscritte a ruolo da parte di pubblici Uffici in ruoli “affidati” agli Agenti della riscossione nel periodo (ampio) compreso tra il 1/01/2000 ed il 31/12/2015 (ivi inclusi gli avvisi di accertamento esecutivi) tramite il pagamento in unica soluzione o in un massimo di 4 rate entro il 15/03/2018 di quanto iscritto a ruolo a titolo di imposta + interessi di ritardata iscrizione a ruolo dell’aggio e spese di procedura (es: spese di notifica) dovuti all’agente della riscossione senza corresponsione di sanzioni, né degli interessi di mora.
Le somme rottamabili sono tutte quelle affidate all’agente della riscossione, salvo poche eccezioni. In particolare sono escluse dalla rottamazione gli importi derivanti da dazi ed IVA riscossa all’importazione; da recupero di aiuti di Stato; da multe/ammende/sanzioni pecuniarie per condanne penali o della Corte dei conti. Qualsiasi altra somma che l’ente pubblico ha affidato all’agente della riscossione può essere rottamata. Il testo normativo fa riferimento ai carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, senza distinguere il soggetto creditore, sicché deve ritenersi pacifico che la definizione agevolata riguardi tutti i crediti comunali, sia di natura tributaria che patrimoniale. La rottamazione riguarda quindi anche tutti i tributi comunali, quali l’Ici, l’Imu, la Tarsu, la Tares/Tari, l’imposta di pubblicità, la tassa di occupazione di suolo pubblico e tutti gli altri tributi minori.
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