Voluntary disclosure-bis

Voluntary disclosure-bis

Il decreto legge del 22.10.2016 n. 193, rubricato “disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili” pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 249 del 24.10. 2016, prevede all’art. 7 la riapertura della procedura di collaborazione volontaria, c.d. “voluntary disclosure”. Tale procedura consente ai contribuenti di regolarizzare gli investimenti che sono detenuti all’estero illecitamente e gli imponibili di fonte italiana. Alla procedura di voluntary disclosure-bis possono accedere i contribuenti purché: 1) non abbiano già presentato l’istanza in precedenza (anche se per interposta persona); 2) non siano stati destinatari di ispezioni, verifiche, accertamenti o procedimenti penali relativi all’ambito di applicazione della procedura. Possono avvalersi della procedura di collaborazione volontaria anche contribuenti diversi: 1) da quelli indicati nell’art. 4, comma 1 del D.L. 167/90 (persone fisiche, enti non commerciali, società semplici); 2) dai soggetti che hanno adempiuto correttamente agli obblighi di monitoraggio fiscale. Anche la voluntary-bis consentirà di regolarizzare gli investimenti illecitamente detenuti in Paesi esteri beneficiando di uno sconto del 50% sule sanzioni relative alle violazioni in materia di monitoraggio fiscale. Per gli investimenti detenuti in uno Stato a fiscalità privilegiata, la riduzione delle sanzioni opera nel caso in cui: 1) sia entrato in vigore prima della nuova sanatoria un accordo che consente un effettivo scambio di informazioni ai sensi dell’art. 26 del modello OCSE; 2) sia entrato in vigore un accordo per lo scambio di informazioni elaborato nel 2002 dall’OCSE.

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